diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14531 del 15/07/2016 (Rv. 640492 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI | Controversie elettorali - Incandidabilità ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Termine ordinario per il ricorso in cassazione - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640492-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI

Le controversie elettorali concernenti l'incandidabilità ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 sono assoggettate, quanto alla ricorribilità in cassazione della relativa decisione della corte di appello, ove non notificata, al termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., non potendo trovare applicazione il diverso termine di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che la menzionata ipotesi di incandidabilità non è ricompresa nella tassativa elencazione contenuta nel comma 1 di tale ultima disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)