Sez. 4, Sentenza n. 37648 del 01/07/2004 Cc. (dep. 23/09/2004) Rv. 229150 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento relativa a reato continuato - Annullamento in sede di legittimità con riferimento ad una delle violazioni - Possibilità di eliminazione della relativa pena - Esclusione - Annullamento senza rinvio della intera sentenza con trasmissione al P.M. degli atti - Necessità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE
In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralità di reati, nel giudizio di legittimità non può essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, ma l'annullamento deve riguardare l'intera sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)