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Sez. L, Sentenza n. 12105 del 20/12/1990 (Rv. 470247 - 01)

ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470247-01

ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - SUSSISTENZA.*

I rappresentanti di lista rientrano fra i soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, ai quali l'art. 119 del T.U. N. 361 del 1957 sull'elezione dei membri del Parlamento riconosce il diritto a tre giorni di ferie retribuite, atteso che al termine "chiamati" può attribuirsi solo il significato generico di "scelti" e che anche i rappresentanti, ancorché la relativa attività non sia obbligatoria, adempiono funzioni elettorali, tanto da essere inclusi nella categoria dei pubblici ufficiali a norma dell'art. 40 dello stesso T.U., contribuendo a garantire la regolarità delle operazioni elettorali e, quindi, alla realizzazione di un interesse pubblico (art. 49 cost.), mentre ai fini della negazione del suindicato diritto è irrilevante la legge sul finanziamento pubblico dei partiti. (Conf 5441/88, mass n 460051; 5264/88, mass n 459944; (5118/87, mass n 453715; 4081/87, mass n 452866).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 49, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 40, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)