Sez. L, Sentenza n. 5522 del 09/04/2003 (Rv. 561990 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Disciplina ex art. 3 legge n. 335 del 1995 - Efficacia per ogni forma di assicurazione obbligatoria - Sussistenza - Termini prescrizionali previsti da precedenti leggi speciali - Abrogazione - Configurabilità - Decorrenza della nuova disciplina - 17 agosto 1995 - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Disciplina ex art. 252 disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
L'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. proc. civ., per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali, quale quello forense, per il quale l'art. 19 della legge n. 576 del 1980 stabiliva il termine prescrizionale di dieci anni. E poiché il termine del 1 gennaio 1996 è previsto solo per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, ne consegue che per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria la prescrizione quinquennale opera dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, e cioè dal 17 agosto 1995, con efficacia retroattiva, posto che l'art. 3, comma decimo, espressamente dispone che i termini di prescrizione di cui al precedente comma nono si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge stessa, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente, sempre che, alla luce del dettato dell'art. 252 disp. att. cod. civ., al momento di entrata in vigore della nuova legge, non rimanga a decorrere, a norma della legge precedente, un termine inferiore.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 355 art. 3 com. 9, Legge 08/08/1995 num. 355 art. 3 com. 10, Cod. Civ. art. 252 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)