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Sez. L, Sentenza n. 5622 del 15/03/2006 (Rv. 588022 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Contributi previdenziali dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense - Applicabilità della riduzione del termine prescrizionale ai contributi scaduti prima dell'entrata in vigore della legge 335 del 1995 - "Dies a quo" per l'abbreviazione del termine - Compimento di atti interruttivi per il mantenimento del termine decennale - Termine ultimo.
Stato
decisa il 2006-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588022-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In relazione ai contributi dovuti alla Cassa di previdenza forense, scaduti prima dell'entrata in vigore della legge n.335 del 1995, l'abbreviazione a cinque anni del termine prescrizionale (prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995) opera dal primo gennaio 1996, giacché questi rientrano nell'art. 3 comma 9, lett. a) della medesima legge (contribuzione di pertinenza delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie), di talché gli atti interruttivi effettuati sia prima del 17 agosto 1995, sia dopo e fino al 31 dicembre 1995, valgono al fine di mantenere il precedente termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)