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Sez. L, Sentenza n. 11851 del 16/11/1995 (Rv. 494662 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Atto di contestazione e atto di recesso - Riferimento della stessa fattispecie a diversa previsione disciplinare - Irrilevanza - Presupposti logici e materiali del fatto contestato - Considerazione da parte del giudice di merito in sede di apprezzamento della sua gravità - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494662-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In materia di licenziamento disciplinare, non rileva la circostanza che nell'atto risolutivo del rapporto, fermo restando nella sua specificità il fatto contestato, questo venga ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare, dato che in tal caso non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto. Analogamente il giudice di merito, nel momento in cui prende in considerazione un presupposto logico e materiale della fattispecie fatta valere con l'atto di recesso, non basa il suo giudizio su un fatto diverso da quello contestato, ma si muove sul piano dell'apprezzamento del fatto al fine della valutazione della gravità o meno dell'inadempimento, a lui istituzionalmente demandata. (Nella specie, il blocco di una linea di produzione di autovetture con effetto su un elevato numero di unità di prodotto era stato ricondotto nella nota di contestazione alla ipotesi disciplinare della grave insubordinazione e nel provvedimento risolutivo a quella del blocco della produzione. Il giudice di merito, nel rigettare l'impugnativa del licenziamento, aveva poi rilevato che l'episodio implicava una grave insubordinazione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)