Sez. L, Sentenza n. 6876 del 21/11/1986 (Rv. 448975 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - REDATTORE E CAPO SERVIZIO - DISTINZIONE - INDIVIDUAZIONE RISPETTIVA - CRITERI - FATTISPECIE.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - REDATTORE E CAPO SERVIZIO - DISTINZIONE - INDIVIDUAZIONE RISPETTIVA - CRITERI - FATTISPECIE.*
Nelle redazioni dei giornali quotidiani, mentre l'attività del redattore è tipica del giornalista professionista, vincolato da rapporto di lavoro subordinato, che svolge opera non limitata alla raccolta o trasmissione di notizie ma estesa all'elaborazione di esse, nonché all'analisi ed alla valutazione dei fatti, ed alla compilazione di articoli completi sulle stesse elaborazioni ed analisi, il "capo servizio" svolge un'opera a questa sovraordinata in quanto la sua attività è quella del giornalista professionista che è preposto ad uno specifico settore dell'intera attività redazionale, costituente un determinato servizio redazionale alla cui realizzazione siano addetti due o più redattori o collaboratori fissi, svolgendo attività di coordinamento, controllo e direzione dell'opera di tali giornalisti. (nella specie, la suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza che aveva riconosciuto la qualifica di capo servizio, ai sensi del contratto giornalistico del 1979, senza verificare - in particolare - se i "corrispondenti", indicati come collaboratori dal lavoratore aspirante a detta qualifica, fossero davvero qualificabili come redattori o collaboratori fissi). (V 3577/83, mass n 428464; (V 3256/82, mass n 421214; (V 1034/82, mass n 418898).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)