Sez. L, Sentenza n. 3577 del 24/05/1983 (Rv. 428464 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANSIONI DI REDATTORE CAPO - SVOLGIMENTO DA PARTE DI UN CAPO SERVIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANSIONI DI REDATTORE CAPO - SVOLGIMENTO DA PARTE DI UN CAPO SERVIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'attribuzione della qualifica di redattore capo prevista dall'art. 11 del contratto di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, avente efficacia erga omnes, il "determinato servizio redazionale" (cui sovrintende un capo servizio), contrapposto a "servizi redazionali" (diretti dal redattore capo), non può essere fatto coincidere con la singola branca o materia, facente parte del lavoro redazionale, ma abbraccia la sorveglianza e la coordinazione dell'intero lavoro redazionale in un determinato arco di tempo, con la conseguenza che un capo servizio in tanto può ritenersi aver svolto le mansioni di redattore capo in quanto non solo abbia svolto le mansioni sue proprie, ma sia stato anche sovraordinato agli altri capi servizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 11, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)