Sez. L, Sentenza n. 1013 del 23/01/2003 (Rv. 559931 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO | Giudizio instaurato dal lavoratore contro il datore di lavoro anche per la regolarizzazione della posizione assicurativa - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto previdenziale - Necessità - Esclusione - Condizioni - Notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado all'Istituto - Giudizio di appello - Omessa notificazione della impugnazione all'Istituto previdenziale - Conseguenze - Cassazione della pronuncia di appello per tale violazione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO
Nel giudizio instaurato dal lavoratore subordinato contro il datore di lavoro (anche per la regolarizzazione della posizione assicurativa o pensionistica) non sussiste l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti del rapporto previdenziale, qualora venga in contestazione soltanto il rapporto di lavoro o qualche suo elemento, atteso che in tal caso la controversia inerisce al rapporto di lavoro, come presupposto che condiziona il rapporto previdenziale, ciò anche nel caso in cui il ricorso introduttivo del giudizio sia stato proposto anche nei confronti dell'istituto assicuratore, in quanto, trattandosi di cause scindibili, si verifica un mero litisconsorzio facoltativo, ai sensi degli artt. 103 e 332 cod. proc. civ., sicché, ove il giudice di appello abbia omesso di disporre la notificazione dell'atto di appello alla parte non costituita, la sentenza di appello potrà essere cassata in sede di legittimità soltanto se al momento della decisione della Suprema Corte non siano ancora decorsi per la parte pretermessa i termini per l'appello, mentre in caso contrario (come nella specie) la violazione resta priva di effetti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)