Sez. L, Sentenza n. 4557 del 19/05/1990 (Rv. 467280 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO - LITISCONSORZIO - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO INSTAURATO CONTRO IL DATORE DI LAVORO PER LA REGOLARIZZAZIONE ASSICURATIVA - CARATTERE NECESSARIO DEL CONTRADDITTORIO CON L'ISTITUTO ASSICURATORE - ESCLUSIONE - INTERVENTO IN PRIMO GRADO DI DETTO ISTITUTO PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI E DELLE SANZIONI CIVILI - NECESSITÀ DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - INSUSSISTENZA - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - CONFIGURABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO - LITISCONSORZIO - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO INSTAURATO CONTRO IL DATORE DI LAVORO PER LA REGOLARIZZAZIONE ASSICURATIVA - CARATTERE NECESSARIO DEL CONTRADDITTORIO CON L'ISTITUTO ASSICURATORE - ESCLUSIONE - INTERVENTO IN PRIMO GRADO DI DETTO ISTITUTO PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI E DELLE SANZIONI CIVILI - NECESSITÀ DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - INSUSSISTENZA - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - CONFIGURABILITÀ.*
Nel giudizio instaurato dal lavoratore subordinato contro il datore di lavoro per la regolarizzazione del rapporto assicurativo l'istituto assicuratore non è contraddittore necessario, ove si controverta soltanto sull'esistenza del rapporto di lavoro (o di taluni elementi di esso) quale presupposto di quello previdenziale; né l'intervento in giudizio dell'istituto, ancorché per il recupero di contributi assicurativi e delle relative sanzioni civili a carico del datore di lavoro, determina necessità di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti nella successiva fase di gravame, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., ma dà luogo soltanto a litisconsorzio facoltativo ex art. 331 cod. proc. civ., giustificato dal fatto che la domanda proposta dall'interventore comporta una decisione che dipende dalla risoluzione delle stesse questioni proposte con la domanda del lavoratore. (V 5124/87, mass n 453722; (V 4949/86, mass n 447631).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)