Sez. 1, Sentenza n. 9679 del 22/04/2013 (Rv. 626560 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Impianto di elettrodotti - Autorizzazione provvisoria all'inizio delle costruzioni - Natura - Mancata fissazione dei termini ex art. 13 legge 2359 del 1865 - Carenza del potere ablatorio - Fondamento - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
In tema di procedimenti di autorizzazione all'impianto di elettrodotti, il decreto di autorizzazione provvisoria previsto per la costruzione di elettrodotti dall'art. 113 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, richiamato dall' art. 9, comma 10, d. P. R. 18 marzo 1965, n. 342, oltre ad avere efficacia di indifferibilità ed urgenza, ha anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. Ne consegue che è illegittimo il decreto di autorizzazione provvisoria previsto per la costruzione di elettrodotti privo dei termini di cui all'art. 13 della 25 giugno 1865, n. 2359, di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori, che integra una regola indefettibile per ogni procedura di espropriazione, dovendosi ritenere che il suddetto vizio, di carattere radicale, si trasmette anche al provvedimento di autorizzazione definitiva e al successivo decreto di asservimento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 113, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, DPR 18/03/1965 num. 342 art. 9, Costituzione art. 42 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)