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Sez. 2, Sentenza n. 12650 del 11/12/1995 (Rv. 495004 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Prestazione di servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo della cessione di un bene immobile - Obbligo assunto da una parte per tutta la durata della vita dell'altra - Contratto atipico - Configurabilità - Differenze con il contratto di rendita vitalizia - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495004-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

Il contratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un altra, per tutta la durata della vita, servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo della cessione di un bene immobile, va qualificato come negozio atipico, il quale, pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, se ne differenzia per lo "intuitus personae" che determina la scelta dell'obbligato, nonché per il carattere non meramente patrimoniale e per l'infungibilità delle prestazioni, consistenti in un "facere", invece che in un "dare", come nel vitalizio tipico, e cioè in una serie di prestazioni di carattere essenzialmente morale e spirituale, quali la compagnia, l'accompagnamento ed il sostegno morale in favore dell'anziano (nella specie, la parte, in corrispettivo della cessione della nuda proprietà di un immobile, s'era obbligato a prestare all'ottantunenne cedente, per tutta la durata della vita dello stesso, il servizio e l'assistenza completa di cui lo stesso aveva bisogno, nonché a lasciare, entro un mese, la propria occupazione, per dedicarsi esclusivamente alla detta assistenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1872

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)