Sez. 3, Sentenza n. 11722 del 11/11/1995 (Rv. 494616 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Decorso del termine triennale ex art.42 della L. n.203 del 1982 - Condizione di proponibilità dell'azione di risoluzione anticipata del contratto - Esclusione -.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
In tema di esercizio del diritto di ripresa da parte del concedente di un fondo rustico, il decorso del termine triennale dall'avviso di comunicazione della disdetta, previsto dall'art. 42 Legge n. 203/82, non costituisce condizione di proponibilità dell'azione di risoluzione anticipata del contratto, stante la mancata manifestazione di uno specifico intento legislativo, la portata del dato testuale e l'esigenza che il tempo occorrente per lo svolgimento del processo non produca un danno irreversibile alla parte.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)