Sez. 3, Sentenza n. 3743 del 05/05/1990 (Rv. 467019 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - AZIONE DI RILASCIO - PROPOSIZIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - AZIONE DI RILASCIO - PROPOSIZIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di diritto di ripresa in favore del concedente di fondo rustico, la disdetta, prevista dall'art. 42 primo comma della legge 3 maggio 1982 n. 203, al fine di accordare al concessionario un congruo lasso di tempo per reperire altra opportuna sistemazione, non costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità della domanda di risoluzione anticipata del contratto, né presupposto della relativa Azione, con la conseguenza che questa può essere promossa anche prima della scadenza del termine di preavviso, restando compito del giudice, in caso di accoglimento della domanda, di disporre il rilascio, ai sensi dell'art. 47 secondo comma di detta legge, alla scadenza della terza annata agraria successiva alla comunicazione della disdetta stessa (non rilevando che l'istante abbia sollecitato un rilascio in data anteriore). (V 9288/87, mass n 456471).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)