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Sez. 1, Sentenza n. 4841 del 19/05/1999 (Rv. 526392 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Esecuzione di misure cautelari temerariamente richieste per la tutela del marchio - Responsabilità processuale - Sussistenza - Valutazione alla stregua del combinato disposto degli artt. 62 R.D. n. 929 del 1942 e 96, secondo comma, cod.proc.civ. - Condizioni - Mancanza di normale prudenza - Spettanza della relativa valutazione al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1999-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526392-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

La responsabilità di chi propone temerariamente una domanda di natura cautelare avente ad oggetto il sequestro di beni per la tutela di un marchio deve valutarsi alla stregua del combinato disposto degli artt. 62 R.D. n. 929 del 1942 e 96, secondo comma, cod.proc.civ., configurante norma speciale rispetto alla clausola generale di cui all'art. 2043 cod.civ. Ne deriva che tale responsabilità è da ritenere sussistente, con valutazione discrezionale ed in fatto spettante al giudice di merito, e censurabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione nei suoi vari profili, qualora, per colpa, consistita nella mancanza di normale prudenza nel prevedere l'esito della lite, venga posta in essere una condotta processuale avventata e priva di giustificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)