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Sez. 2, Sentenza n. 7471 del 05/06/2000 (Rv. 537241 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita immobiliare - Immobile gravato da vincoli reali. ignoti al promissario acquirente - Mezzi di tutela del promissario acquirente - Azione ex art. 2932 cod. civ. - Contestuale azione di riduzione del prezzo - Inclusione - Contestuale domanda di condanna del promittente venditore alla liberazione del bene dal vincolo o al pagamento del relativo debito al creditore - Preclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537241-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Il destinatario di una promessa di vendita immobiliare, ove la cosa sia gravata da vincoli reali (nella specie pignoramento) della cui esistenza egli non sia stato edotto, può esercitare, in luogo dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, quella di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione assunta dall'altra parte, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., nonché contestualmente la "quanti minoris", in ragione della corrispondente diminuzione di valore del bene. Non gli è invece consentito chiedere, poiché si tratta di un "facere" infungibile, che il promittente venga condannato a liberare la cosa dai pesi di carattere reale da cui è onerata, neppure nella forma della condanna al pagamento del debito in vista del quale quei vincoli sono stati imposti: condanna che non potrebbe essere pronunciata in favore di un soggetto estraneo al giudizio e che comunque atterrebbe ugualmente ad un "facere" infungibile, insuscettibile di esecuzione forzata, appunto perché dovuto a un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)