Sez. 2, Sentenza n. 37895 del 05/10/2010 Cc. (dep. 25/10/2010) Rv. 248881 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Richiesta di estradizione - Condizioni ostative - Prescrizione del reato - Accertamento del termine prescrizionale - Riferimento alla legislazione nazionale che prevede il trattamento di miglior favore - Necessità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
Nei rapporti di estradizione regolati dalla relativa convenzione europea, l'avvenuta prescrizione del reato, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto, contenuta nell'art. 10 della convenzione europea di estradizione del 1957. (Fattispecie relativa al delitto di furto per il quale la legge italiana prevede un termine di prescrizione massimo prorogato di anni sette e mesi sei, mentre per quella dello Stato richiedente (Polonia) il termine prescrizionale di dieci anni è prorogabile di altri dieci anni, qualora prima della sua scadenza l'interessato sia sottoposto a procedimento penale).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 10, Cod. Pen. art. 13, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)