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Sez. 6, Sentenza n. 12655 del 28/01/2015 Cc. (dep. 25/03/2015) Rv. 263070 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Richiesta di estradizione - Condizioni ostative - Prescrizione del reato - Accertamento del termine prescrizionale - Riferimento alla legislazione nazionale che prevede il trattamento di miglior favore - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263070-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE

Nei rapporti di estradizione regolati da convenzioni che riproducono il testo di quella europea del 1957, l'avvenuta prescrizione del reato, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto una richiesta di estradizione processuale dell'autorità giudiziaria polacca disciplinata dalla convenzione bilaterale stipulata tra Italia e Polonia il 28 aprile 1989 e riguardante reati di truffa prescritti per la legge italiana).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 10, Tratt. Internaz. 28/04/1989 art. 3, Cod. Pen. art. 13, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)