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Sez. 1, Sentenza n. 2149 del 27/11/1998 Ud. (dep. 19/02/1999) Rv. 212532 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Art. 619 cod. proc. pen. - Norma speciale rispetto all'art. 130 stesso codice - Prevalenza della norma speciale.
Stato
decisa il 1998-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212532-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

In tema di correzione di errori materiali non determinanti annullamento, la norma dell'art. 619 cod. proc. pen., in quanto disposizione speciale rispetto a quella di cui all'art. 130 stesso codice, prevede che la suprema corte provveda direttamente alla correzione del predetto errore. (Nella fattispecie, l'impugnata sentenza aveva erroneamente definito multa, invece di ammenda, la pena pecuniaria applicata all'imputato riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art.674 cod. pen.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)