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Sez. 3, Sentenza n. 19627 del 04/03/2003 Ud. (dep. 28/04/2003) Rv. 224846 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Sentenza impugnata per cassazione - Art. 619 cod.proc.pen. - Norma speciale rispetto all'art. 130 dello stesso codice - Prevalenza della norma speciale.
Stato
decisa il 2003-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224846-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

In tema di correzione di errore materiale commesso dal giudice di merito, la norma di cui all'art. 619 cod. proc. pen. è una disposizione speciale, che deroga e prevale su quella posta dall'art. 130 dello stesso codice. Ne consegue che, proposto ricorso per cassazione la Corte può provvedere alla correzione dell'errore materiale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)