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Sez. U, Sentenza n. 1971 del 20/03/1986 (Rv. 445208 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO PROPOSTA DAL VENDITORE DOMICILIATO IN ITALIA NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE DOMICILIATO IN UN PAESE ADERENTE ALLA CEE - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI - COMPRAVENDITA DI COSE MOBILI STIPULATE CON COMPRATORI DI UNO STATO ADERENTE ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DELL'1 LUGLIO 1964 - PREVALENZA DELLE NORME DI QUEST'ULTIMA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445208-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO PROPOSTA DAL VENDITORE DOMICILIATO IN ITALIA NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE DOMICILIATO IN UN PAESE ADERENTE ALLA CEE - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI - COMPRAVENDITA DI COSE MOBILI STIPULATE CON COMPRATORI DI UNO STATO ADERENTE ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DELL'1 LUGLIO 1964 - PREVALENZA DELLE NORME DI QUEST'ULTIMA - CONSEGUENZE.*

La domanda del venditore, domiciliato in Italia, nei confronti del compratore, domiciliato in un Paese aderente alla CEE, per denunciare il mancato pagamento del prezzo, con la richiesta di risoluzione del rapporto per inadempimento e di risarcimento del danno, può essere proposta davanti al giudice italiano, in base al criterio di collegamento fissato dall'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), come interpretato dalla Corte di giustizia della CEE (sentenza in causa n. 14 del 1976), quando l'obbligazione corrispondente al diritto fatto valere in giudizio, cioè quella di pagamento del prezzo, debba essere eseguita in Italia secondo il diritto internazionale privato del giudice medesimo. Peraltro, ove si tratti di compravendita di cose mobili, ed anche lo stato del compratore aderisca alla convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1964, sulle vendite mobiliari internazionali, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 816, trovano applicazione, in via prevalente sulle comuni norme del predetto diritto internazionale privato, le Disposizioni di tale ultima convenzione, e, quindi, alla stregua dell'art. 59 di essa, il luogo del pagamento, anche al fine della giurisdizione, va individuato nel domicilio del venditore, quando non ricorra il caso del pagamento dietro consegna delle merci o dei documenti, e quando comunque le parti non abbiano pattuito un diverso luogo di adempimento (patto non ravvisabile nella clausola di pagamento mediante bonifico telegrafico, considerando che l'adempimento del compratore non si perfeziona con l'ordine di bonifico dato all'estero, ma solo nel tempo e nel luogo della esecuzione dell'ordine stesso con l'accredito della somma al venditore). (V 3146/83, mass n 428057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816, Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)