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Sez. U, Sentenza n. 3751 del 24/08/1989 (Rv. 463672 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - COMPRAVENDITA DI MERCE FRA SOGGETTI DI STATI ADERENTI - DOMANDA RIVOLTA A DENUNCIARE L'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE STRANIERO ALL'OBBLIGO DI CONSEGNA DI MERCE DA TRASPORTARSI MEDIANTE VETTORE O SPEDIZIONIERE - CITAZIONE DEL CONVENUTO STRANIERO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI - LUOGO DELL'ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - LUOGO DELLA RIMESSIONE DELLA MERCE - RILEVANZA - OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DI QUEST'ULTIMA IN TERRITORIO STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463672-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - COMPRAVENDITA DI MERCE FRA SOGGETTI DI STATI ADERENTI - DOMANDA RIVOLTA A DENUNCIARE L'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE STRANIERO ALL'OBBLIGO DI CONSEGNA DI MERCE DA TRASPORTARSI MEDIANTE VETTORE O SPEDIZIONIERE - CITAZIONE DEL CONVENUTO STRANIERO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI - LUOGO DELL'ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - LUOGO DELLA RIMESSIONE DELLA MERCE - RILEVANZA - OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DI QUEST'ULTIMA IN TERRITORIO STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a compravendita di merce fra soggetti di stati aderenti alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, nel caso di domanda rivolta a denunciare l'inadempimento del venditore straniero all'Obbligo di consegna di merce da trasportarsi mediante vettore o spedizioniere, il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, che, se ubicato in Italia, consente, a norma dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles, di citare il convenuto straniero davanti al giudice italiano, va identificato, ai sensi dell'art. 19 della convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1964, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 816, in quello della rimessione della merce al vettore od allo spedizioniere, salvo specifico patto contrario (patto che deve espressamente riguardare la consegna, non quindi la destinazione della merce), con la conseguenza che, ove la suddetta rimessione sia da effettuarsi in territorio straniero, deve essere negata la giurisdizione del giudice italiano. (V 5739/88, mass n 460262; (V 3376/86, mass n 446335; (V 1971/86, mass n 445208).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 19, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)