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Sez. U, Ordinanza n. 1237 del 23/01/2015 (Rv. 633757 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - DA PARTE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI | Società per azioni partecipata da ente locale - Revoca dell'amministratore da parte dell'ente pubblico nominante - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza ed oggetto - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633757-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - DA PARTE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI

In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto "uti socius", non "jure imperii", compiuto dall'ente pubblico "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all'art. 4, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135. L'amministratore revocato dall'ente pubblico, come l'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell'art. 2383 cod. civ., non anche la tutela "reale" per reintegrazione nella carica, in quanto l'art. 2449 cod. civ. assicura parità di "status" tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2449, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)