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Sez. U, Ordinanza n. 19676 del 03/10/2016 (Rv. 641090 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Società per azioni interamente partecipata da enti locali - Deliberazione della giunta comunale di nomina di rappresentante del comune nel consiglio di amministrazione - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641090-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia riguardante l'impugnazione della deliberazione della giunta comunale recante la nomina del rappresentante del comune nel consiglio di amministrazione di una società per azioni interamente partecipata da enti locali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, stante la natura di diritto soggettivo della posizione coinvolta oggetto di contestazione e l'assenza di una specifica attribuzione al giudice amministrativo, per tale fattispecie, di una giurisdizione su diritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)