Sez. L, Sentenza n. 4076 del 12/05/1990 (Rv. 467098 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO MORTALE SUBITO DAL LAVORATORE SCESO DALLA PROPRIA AUTO, NEL PERCORSO DALLA SEDE DI LAVORO ALLA PROPRIA ABITAZIONE, PER PRESTARE SOCCORSO A PERSONE COINVOLTE IN UN INCIDENTE E TRAVOLTO DA ALTRO VEICOLO SOPRAGGIUNTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO MORTALE SUBITO DAL LAVORATORE SCESO DALLA PROPRIA AUTO, NEL PERCORSO DALLA SEDE DI LAVORO ALLA PROPRIA ABITAZIONE, PER PRESTARE SOCCORSO A PERSONE COINVOLTE IN UN INCIDENTE E TRAVOLTO DA ALTRO VEICOLO SOPRAGGIUNTO.*
L'infortunio in itinere è indennizzabile ogniqualvolta l'attività anteriore o successiva alle vere e proprie prestazioni lavorative sia richiesta ex necessitate o dalle modalità della loro esecuzione, quali imposte dal datore di lavoro, o da circostanze di tempo e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del lavoratore, sicché tra detta attività ed il rischio ad essa inerente venga a costituirsi un rapporto di causa ad effetto, idoneo a trasformare il rischio generico in rischio specifico di lavoro; in particolare, nel caso in cui il lavoratore debba avvalersi nel percorso dalla propria abitazione alla Sede di lavoro di un mezzo di trasporto privato, è configurabile come rischio specifico di lavoro ogni rischio connesso alle attività richieste ex necessitate dalla circolazione di tale mezzo lungo l'itinerario predetto ed in orari ricollegabili alla prestazione lavorativa, compresa l'attività necessaria per adempiere l'Obbligo - giuridico (art. 593 cod. pen.) oltre che morale - di prestare soccorso alle vittime di un incidente stradale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte aveva ritenuto l'indennizzabilità dell'infortunio mortale subito dal lavoratore che, rientrando dal lavoro, era sceso dall'auto per prestare soccorso a persone coinvolte in un incidente ed era stato travolto da altro veicolo sopraggiunto). (V 6625/87, mass n 454855; (V 5141/85, mass n 442460).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 593, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)