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Sez. L, Sentenza n. 5141 del 19/10/1985 (Rv. 442460 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1985-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442460-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - PRESUPPOSTI.*

L'infortunio in itinere può essere compreso nella tutela assicurativa ogni qual volta l'attività anteriore o successiva alle vere e proprie prestazioni di lavoro sia richiesta dalle modalità della loro esecuzione, quali imposte dal datore di lavoro o da circostanze di tempo e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del lavoratore, sicché tra detta attività ed il rischio ad essa inerente venga a costituirsi un rapporto di causa ad effetto, idoneo a trasformare il rischio generico in rischio specifico di lavoro, quale può ritenersi sussistente quando il lavoratore sia stato costretto a valersi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dall'imprenditore, in stretta relazione con le mansioni affidategli. (V 4917/82 mass n 422925; (V 5239/77, mass n 388884; (V 2488/76, mass n 391859).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)