Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 06/06/1981 (Rv. 414291 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - MOGLIE DEL DEBITORE - ONERE PROBATORIO - DISCIPLINA CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 143 DEL 1967 - PROVA DOCUMENTALE - NECESSITA - FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DEI BENI DA PARTE DELLA MOGLIE - IDONEITA - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - MOGLIE DEL DEBITORE - ONERE PROBATORIO - DISCIPLINA CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 143 DEL 1967 - PROVA DOCUMENTALE - NECESSITA - FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DEI BENI DA PARTE DELLA MOGLIE - IDONEITA - CONDIZIONI.*
In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n 143 del 15 dicembre 1967, la quale ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 622 cod proc civ, la moglie del debitore esecutato, con lo stesso convivente, per proporre opposizione al pignoramento eseguito sui beni mobili esistenti nella casa coniugale e soggetta, come qualsiasi altro terzo, alla disciplina di cui all'art 621 cod proc civ, e, pertanto, ha l'Onere di provare documentalmente - essendo esclusa la prova per testimoni e per presunzioni - di avere acquistato la proprieta dei beni medesimi in data anteriore al pignoramento. Tale prova documentale puo essere fornita anche con le fatture relative all'acquisto dei beni da parte della moglie, purche a termini degli artt 2702 e 2704 cod civ risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente - opponente ed abbiano data certa anteriore al pignoramento. (Conf 6190/79, mass n 402912).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 622 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)