diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3008 del 25/10/1971 (Rv. 354291 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354291-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Quando la prova dell'entita del danno sia impossibile od estremamente difficile, il giudice puo adottare il criterio della liquidazione equitativa. Ma l'Esercizio concreto, in senso positivo o negativo, della relativa facolta non e suscettibile di Sindacato in Cassazione se la relativa statuizione e sorretta da adeguata motivazione, trattandosi di materia rimessa al potere discrezionale del giudice di merito cui spetta anche accertare insindacabilmente l'esistenza del presupposto costituito dalla impossibilita o dalla particolare difficolta della prova. (V 4036'69, mass n 344532; 3548'69, mass n 343728).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)