Sez. 2, Sentenza n. 2153 del 28/02/1987 (Rv. 451383 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE NEL PROCESSO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE ALLO APPELLATO NON COSTITUITO - NEL DOMICILIO ELETTO IN PRIMO GRADO PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE NEL PROCESSO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE ALLO APPELLATO NON COSTITUITO - NEL DOMICILIO ELETTO IN PRIMO GRADO PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITÀ.*
La notificazione dell'atto di riassunzione del processo d'appello, effettuata nei confronti dell'appellato non costituito nel domicilio eletto in primo grado presso il procuratore, è rituale poiché lo art. 125, ultimo comma, disp. Att. Cod. proc. civ., nel prescrivere che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme sulla notificazione e, quindi, anche all'art. 141 cod. proc. civ., che prevede nel caso di elezione di domicilio la notificazione alla parte presso il domiciliatario. (Conf 5785/84, mass n 437459; (Conf 4478/81, mass n 415185; (Conf 3386/80, mass n 407202; (Conf 198/79, mass n 396226; (Conf 4853/78, mass n 394549).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)