Sez. 3, Sentenza n. 4097 del 16/06/1988 (Rv. 459196 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - AMMISSIBILITÀ - APPELLO - PARTE NON COSTITUITA - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RITUALITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - AMMISSIBILITÀ - APPELLO - PARTE NON COSTITUITA - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RITUALITÀ.*
L'art. 125 terzo comma disp. Att. Cod. proc. civ., ove stabilisce che l'atto di riassunzione della causa va notificato personalmente alla parte non costituita, non pone limitazioni all'applicabilità delle norme sulla notificazione degli Atti in genere (artt. 138 e segg. cod. proc. civ.). pertanto, deve ritenersi valida la notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio d'appello, che sia effettuata personalmente alla parte contumace nel giudizio di appello nel domicilio eletto presso il procuratore costituito in primo grado, trattandosi di Forma di notificazione consentita dall'art. 141 primo comma cod. proc. civ., in via alternativa con quelle previste dagli artt. 138 e 139 cod. proc. civ.. (Conf 571/88, mass n 457066; (Conf 2153/87, mass n 451383; (Conf 5785/84, mass n 437459; (Conf 3386/80, mass n 407202; (Conf 1713/77, mass n 385426).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)