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Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 25/10/1978 (Rv. 394549 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - RIASSUNZIONE, IN GENERE - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA IN GRADO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE ALL'APPELLANTE NON COSTITUITO PRESSO IL DIFENSORE DOMICILIATARIO NOMINATO NELL'ATTO DI APPELLO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1978-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394549-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - RIASSUNZIONE, IN GENERE - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA IN GRADO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE ALL'APPELLANTE NON COSTITUITO PRESSO IL DIFENSORE DOMICILIATARIO NOMINATO NELL'ATTO DI APPELLO - VALIDITA.*

L'Obbligo di notificare personalmente alla parte non costituita l'atto di riassunzione della causa in grado d'appello, a norma dell'art 125 terzo comma disp att cod proc civ, deve ritenersi osservato qualora la notificazione medesima, diretta personalmente all'appellante non costituito, sia effettuata nel domicilio eletto presso il difensore nominato nell'atto di appello, trattandosi di notificazione presso il domiciliatario consentita dall'art 141 cod proc civ. (V 1713/77, mass n 385426; (V 1870/71, mass n 352420).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)