Sez. 5, Sentenza n. 28081 del 15/04/2011 Ud. (dep. 15/07/2011) Rv. 250406 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Segnalazione al competente Consiglio dell'ordine forense di condotte deontologicamente e penalmente rilevanti tenute da un professionista nei confronti del cliente - Operatività dell'art. 51 cod. pen. sub specie di diritto di critica - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE
L'esposto o segnalazione al competente Consiglio dell'ordine forense contenente accuse di condotte deontologicamente e penalmente rilevanti tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciante, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest'ultimo, attraverso il diritto di critica (sub specie di esposto, art. 51 cod. pen.), per il quale valgono i limiti ad esso connaturati - occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma - che se rispettati escludono la sussistenza del delitto di diffamazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente il delitto di diffamazione, escludendo l'applicabilità dell'art. 598 cod. pen., ed ha affermato, in tal caso, l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., beninteso sussistendo i limiti ad essa inerenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)