Sez. 1, Sentenza n. 8177 del 09/09/1996 (Rv. 499530 - 01)
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Competenza - Conflitto - Tra giudice tutelare e tribunale in ordine all'autorizzazione di un atto di disposizione di beni immobili ereditati da un minore - Positivo e virtuale - Regolamento di ufficio - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
In base al principio secondo cui il conflitto positivo di competenza, anche solo virtuale, è denunciabile in ogni tempo in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., deve ritenersi ammissibile il regolamento di competenza promosso d'ufficio dal giudice tutelare a cui sia stato richiesto dal tribunale, a norma dell'art. 747, secondo comma, cod. proc. civ., il parere sulla autorizzazione di un atto di disposizione di beni immobili ereditati da un minore, nel caso in cui lo stesso giudice ritenga di essere competente per la richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 320, terzo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 747, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)