Sez. 1, Sentenza n. 3064 del 29/03/1994 (Rv. 485980 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio | Conflitto reale positivo di competenza fra due Tribunali - Sussistenza - Denunzia "ex officio" - Mancanza - Regolamento facoltativo di competenza da parte di ciascuno dei curatori - Esperibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio
Nel caso di conflitto reale positivo di competenza fra due Tribunali, che abbiano entrambi dichiarato il fallimento dello stesso imprenditore, in difetto della denunzia ex officio del conflitto e dell'attivazione del conseguente rimedio di cui all'art. 45 cod. proc. civ., è ammissibile la esperibilità del regolamento facoltativo di competenza da parte di ciascuno dei curatori del fallimento dichiarato dai Tribunali in conflitto, stante l'evidente interesse dei creditori all'unicità della procedura, anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, dell'art. 47 cod. proc. civ., dovendosi coordinare questa disposizione con i particolari principi del sistema fallimentare e sopra tutto con quello fondamentale e prevalente dell'unitarietà della procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)