Sez. 1, Sentenza n. 3656 del 10/01/2007 Cc. (dep. 31/01/2007) Rv. 235248 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Art. 671, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Modificato dall'art. 5 L. n. 251 del 2005 - Aumento della pena in continuazione - Conseguenze.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
L'art. 671, comma secondo bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5 della legge n. 251 del 2005, prevede che quando la richiesta di continuazione in sede esecutiva riguardi condanne nelle quali debba ritenersi applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, come modificato dall'art. 4 della stessa legge, l'aumento della pena per i reati minori non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Qualora tale calcolo porti ad individuare una pena superiore a quella inflitta dal giudice di merito per il reato meno grave, l'aumento in continuazione dovrà essere determinato in una misura non inferiore al cumulo materiale delle pene inflitte dai giudici di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 2 n. 2, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)