Sez. 3, Sentenza n. 1614 del 18/02/1994 (Rv. 485381 - 01)
Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere | Sentenza resa prima - Impugnazione - Inammissibilità - Esclusione - Pronuncia eliminante la decisione impugnata - Necessità.
Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata, che ha dato origine alla domanda, viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità dell'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronunzia sulla impugnazione stessa, che, senza decidere sul merito, rimuove la sentenza pronunziata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sul fondamento della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)