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Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999 (Rv. 527032 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sopravveniente nel giudizio di impugnazione - Conseguente - Inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione - Esclusione - Pronuncia rimovente la decisione impugnata - Necessità - Cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di legittimità - Cassazione senza rinvio della decisione impugnata - Necessità.
Stato
decisa il 1999-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527032-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La transazione che intervenga in sede di giudizio di impugnazione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione precedentemente proposta, impone invece una pronuncia sulla stessa, che, pur senza entrare nel merito del precedente "decisum", lo rimuova in quanto relativo ad una lite che non esiste più; il sopravvenire della cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di legittimità comporta, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, restando in ciò travolta anche la sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)