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Sez. 2, Sentenza n. 1489 del 11/02/1987 (Rv. 450930 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - PROPONIBILITÀ NELL'AMBITO DI RAPPORTI AUTONOMI TRA LE STESSE PARTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450930-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - PROPONIBILITÀ NELL'AMBITO DI RAPPORTI AUTONOMI TRA LE STESSE PARTI - ESCLUSIONE.*

L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., avente la finalità di rafforzare il vincolo contrattuale - stimolando la controparte all'adempimento della propria obbligazione o paralizzando la domanda di risoluzione da questa proposta - postula necessariamente un rapporto di corrispettività tra la prestazione che si assume non adempiuta e quella di cui si pretende rifiutare l'adempimento. Essa, pertanto, è opponibile soltanto nell'ambito di un medesimo rapporto negoziale e non in altro autonomo rapporto, sia pure intercorso tra le stesse parti. (V 1513/80, mass n 405071; (V 128/75, mass n 373300; (Conf 2204/79, mass n 398553; (Conf 486/72, mass n 356454).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)