Sez. 4, Sentenza n. 24455 del 22/04/2015 Ud. (dep. 08/06/2015) Rv. 263732 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività medico chirurgica - Adeguamento del sanitario alle linee guida - Esclusione della responsabilità in caso di colpa lieve - Condizioni - Verifica della necessità di percorso terapeutico diverso in relazione alla specificità del caso concreto - Obbligatorietà.
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In tema di responsabilità medica, il rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, l'esonero dalla responsabilità penale del sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), dovendo comunque accertarsi se la specificità del quadro clinico del paziente imponesse un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato da dette linee guida.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)