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Sez. L, Sentenza n. 5999 del 16/06/1998 (Rv. 516516 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Pensione di vecchiaia - Liquidazione con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, - Determinazione della retribuzione pensionabile - Periodi anteriori al vigore del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 introduttivo del sistema retributivo - Riferimento al criterio di determinazione convenzionale della retribuzione secondo la tabella "C" allegata al d.P.R. 488 - Necessità - Rivalutazione ex art. 3 legge n. 297 del 1982 della retribuzione così determinata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516516-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO

Ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, in base alla legge 29 maggio 1982 n. 287, quando in relazione ai periodi anteriori al vigore d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 - che ha introdotto il sistema retributivo per le pensioni ordinarie - non sia possibile determinare la retribuzione effettivamente corrisposta, essendo invece noto l'importo del contributo (che forniva la base del precedente sistema di calcolo della pensione) deve trovare applicazione la tabella "C" allegata al menzionato d.P.R n. 488, che consente mediante l'indicazione di una retribuzione settimanale convenzionale, in corrispondenza di ciascun contributo, di superare la difficoltà di rilevazione della retribuzione. Tale essendone lo scopo, l'indicato meccanismo non si pone in contrasto con il sistema di rivalutazione della retribuzione media annuale pensionabile previsto dall'art. 3, comma undicesimo, della cit. legge 297 del 1982, con il quale invece può coesistere, potendo tale rivalutazione operare anche sulla retribuzione eventualmente accertata in base alla base alla sopraindicata tabella, senza che a ciò sia d'ostacolo il testuale riferimento del menzionato comma undici alle retribuzioni di cui al precedente comma nono, e cioè alle retribuzioni percepite, postoché queste ultime, per i periodi anteriori al nuovo sistema retributivo introdotto con il d.P.R n. 488, sono quelle determinate in base alla richiamata tabella, creata appunto al suddetto fine.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)