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Sez. L, Sentenza n. 379 del 18/01/1996 (Rv. 495485 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Pensione supplementare ex art. 5 legge n. 1338 del 1962 - Liquidazione - Metodo retributivo - Retribuzione effettivamente corrisposta - Identificazione - Ricorso alla tabella "C" di cui al d.P.R. n. 488 del 1988, sostituita dalla tabella "E" di cui al D.L. n. 402 del 1981 - Necessità - Condizione - Metodo di cui alla delibera n. 253 del 1982 del Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. - Illegittimità - Doppia rivalutazione per il concorso della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili ex art. 3 legge n. 297 del 1982 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495485-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO

Per le pensioni supplementari - previste dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (modificato dall'art. 12 del d.P.R. n. 488 del 1968) a favore di titolari di pensioni a carico di trattamenti sostitutivi dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti nel caso in cui i contributi accreditati presso quest'ultima assicurazione non siano sufficienti per una pensione autonoma - alle quali è stato esteso il calcolo in forma retributiva solo con l'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 155, trova applicazione la regola dettata dall'art. 5, comma settimo, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 - testo legislativo con cui è stato introdotto il sistema retributivo per le pensioni ordinarie - secondo cui, nel caso in cui non è possibile determinare la retribuzione effettivamente corrisposta (in particolare con riferimento a periodi remoti in cui si applicavano le marche assicurative), la stessa si determina sulla base dei contributi versati, utilizzando l'allegata tabella "C", poi sostituita dalla tabella "E" allegata al D.L. n. 402 del 1981, convertito con la legge n. 537 del 1981. È illegittima quindi l'utilizzazione del diverso criterio adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. con delibera n. 253 del 1982. D'altronde non è ravvisabile una doppia rivalutazione in relazione alla contemporanea applicazione, per effetto dell'art. 3 della 29 maggio 1982 n. 297, di un sistema di rivalutazione generalizzata e automatica delle retribuzioni costituenti base di calcolo della liquidazione delle pensioni. Infatti le menzionate tabelle valgono solo a determinare le retribuzioni, da imputare contabilmente all'anno al quale si riferiscono i contributi versati, in base alle quali vanno in concreto liquidate le pensioni secondo i diversi modi di calcolo previsti dalla legislazione succedutasi nel tempo.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)