Sez. 5, Sentenza n. 42854 del 25/09/2014 Cc. (dep. 13/10/2014) Rv. 261081 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni di difensori - Limiti - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
Il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la "ratio" della regola posta dall'art. 103 cod. proc. pen., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa. (Fattispecie relativa alla intercettazione di colloqui tra un avvocato sottoposto ad indagine e due suoi assistiti, anch'essi indagati, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione di utilizzabilità delle intercettazioni motivata, in sede di riesame, con il fatto che i colloqui - tra l'altro connotati da familiarità e confidenzialità - erano risultati estranei al rapporto professionale tra il legale e gli assistiti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)