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Sez. U, Sentenza n. 6071 del 11/11/1988 (Rv. 460479 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE COMUNALE COLLOCATO A RIPOSO - DOMANDA RELATIVA AD UN TRATTAMENTO CONNESSO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE A CARICO DEL COMUNE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1988-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460479-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE COMUNALE COLLOCATO A RIPOSO - DOMANDA RELATIVA AD UN TRATTAMENTO CONNESSO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE A CARICO DEL COMUNE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Ai sensi degli artt. 29 del R.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che non sono stati modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, introduttiva del nuovo rito delle controversie di lavoro, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego si estende a tutte le controversie, anche a contenuto patrimoniale, ogni volta che vi sia dipendenza diretta ed immediata tra il rapporto di pubblico impiego e la pretesa dedotta in giudizio e si controverta sulla sussistenza di tale rapporto o sulla sua estensione, ovvero su diritti da esso derivanti. Appartiene quindi alla predetta giurisdizione esclusiva la domanda con la quale un dipendente comunale, collocato a riposo, tenda all'accertamento del diritto o alla riliquidazione di un trattamento (di natura retributiva o previdenziale) connesso alla cessazione del rapporto di lavoro, alla cui corresponsione si assuma obbligato, non già uno degli enti previdenziali gestori dell'Assicurazione obbligatoria, bensì lo stesso comune, trovando il diritto azionato titolo immediato e diretto nel pregresso rapporto di pubblico impiego ed assumendo rilievo la posizione di obbligato propria dell'ente pubblico non economico che ne era parte. (principio affermato con riguardo alla richiesta di riliquidazione - oltre interessi e danni per svalutazione monetaria - dello speciale trattamento integrativo erogato dal comune di Milano, ai sensi dell'art. 96 del regolamento per il personale, in favore dei dipendenti cessati dal rapporto). (V 4314/87, mass n 453066; (V 3486/87, mass n 452483; (V 2110/86, mass n 445299).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)