Sez. U, Sentenza n. 3486 del 09/04/1987 (Rv. 452483 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA RELATIVA A COSIDDETTE PRESTAZIONI NON AZIENDALI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA RELATIVA A COSIDDETTE PRESTAZIONI NON AZIENDALI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La controversia promossa dal dipendente di un ente pubblico non economico per conseguire prestazioni previdenziali cosiddette aziendali, cioè diverse da quelle obbligatorie ed introdotte dai regolamenti sul trattamento di quiescenza del personale (nella specie, prestazioni erogate dall'INPS ai propri impiegati tramite apposito fondo interno), investe obblighi del datore di lavoro di natura sostanzialmente retributiva, trovanti titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego (ancorché cessato al momento della proposizione della domanda), e, pertanto, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 185/79, mass n 396252).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)