Sez. U, Sentenza n. 4314 del 11/05/1987 (Rv. 453066 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PENSIONI - DIPENDENTE DELL'INPS - COLLOCAMENTO A RIPOSO - DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN AGGIUNTA AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PENSIONI - DIPENDENTE DELL'INPS - COLLOCAMENTO A RIPOSO - DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN AGGIUNTA AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Le controversie che hanno per oggetto prestazioni previdenziali che l'i.N.P.S. corrisponde al proprio personale a mezzo di apposito fondo ed in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che esse non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, ma riguardano spettanze di natura sostanzialmente retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel predetto rapporto di pubblico impiego e nelle obbligazioni che da esso conseguono a carico dell'istituto nella qualità di datore di lavoro. (Conf 3164/81, mass n 413730).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)