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Sez. 3, Sentenza n. 13416 del 29/10/2001 (Rv. 549921 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Versamento del prezzo, ovvero offerta reale del medesimo, nel prescritto termine perentorio - "Condicio iuris" del trasferimento della proprietà al retraente - Pluralità di retrattati - Obbligo di versare a ciascuno la corrispondente quota di prezzo - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549921-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Il versamento del prezzo del fondo riscattato nel termine perentorio stabilito dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, autenticamente interpretato dalla legge 1979 n. 2, costituisce "condicio iuris" del trasferimento della proprietà al retraente e deve esser effettuato, con le modalità previste dagli artt. 1209 e segg. cod. civ. in caso di rifiuto, a favore di ciascun retrattato, se questi sono più di uno, in misura corrispondente alla rispettiva quota, perché la predetta obbligazione non è indivisibile, né oggettivamente (art. 1316 cod. civ.), né soggettivamente - a meno che risulti diversamente dall'atto di acquisto del fondo retrattato - e la solidarietà tra creditori, a differenza di quella passiva, non si presume. Pertanto, scaduto il predetto termine perentorio, il retraente che abbia offerto l'intera somma costituente il prezzo del fondo riscattato ad uno soltanto dei retrattati, decade dal diritto di riscatto vittoriosamente esercitato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1209, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)