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Sez. 2, Sentenza n. 11945 del 23/10/1999 (Rv. 530745 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE | Omessa pronuncia della parola "giuro" - Nullità - Equiparazione alla mancata prestazione - Esclusione - Varianti alla formula del giuramento - Semplici chiarimenti - Validità del giuramento - Accertamento del giudice di merito.
Stato
decisa il 1999-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530745-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE

Non comportano la nullità del giuramento decisorio o suppletorio la omissione o la mancata menzione nel verbale di udienza dell'ammonizione rivolta dal giudice alla parte, mentre comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e, in particolare, la omessa pronuncia della parola "giuro", che concretizza e riassume la "ratio" della efficacia di prova legale attribuita dalla legge al mezzo istruttorio in esame. In tal caso, peraltro, non può parlarsi di mancata prestazione - che, ai sensi dell'art. 239 cod. proc. civ., si ha solo quando la parte si sia ingiustificatamente assentata dall'udienza, ovvero si sia rifiutata di prestare il giuramento o di riferirlo all'avversario, con sua conseguente soccombenza rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento medesimo è stato ammesso -, ma si tratta di un vizio di forma che inficia il mezzo di prova ed impone, in base alla regola generale di cui all'art. 162 cod. proc. civ., di rinnovarlo di ufficio. Il giuramento deve considerarsi prestato anche quando il giurante abbia apportato alla formula del giuramento stesso aggiunte e varianti che ne costituiscano semplici chiarimenti, senza alterarne la sostanza. Il relativo giudizio, purché adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità, rientrando nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)