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Sez. 2, Sentenza n. 875 del 22/01/2001 (Rv. 543396 - 01)

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Costituzione - "dicatio ad patriam" - Requisiti - "Facta concludentia" del proprietario - Rilevanza.
Stato
decisa il 2001-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543396-01

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO

La "dicatio ad patriam" quale titolo costitutivo di una servitù di uso pubblico, consiste nel mero fatto giuridico di porre volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà e tolleranza, una cosa propria oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di una esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini, a disposizione del pubblico, assoggettandola al correlativo uso che ne perfeziona l'esistenza, senza necessità di ricorsi temporali o di atti negoziali od ablatori, potendo l'intenzione di mantenere la cosa a disposizione della collettività risultare anche da un comportamento omissivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)