Sez. 1, Sentenza n. 1319 del 25/10/1966 Ud. (dep. 03/04/1967) Rv. 103953 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI DA REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - RIDUZIONE DELLA MISURA DEL RISARCIMENTO DOVUTO AL PROVOCATORE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI DA REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - RIDUZIONE DELLA MISURA DEL RISARCIMENTO DOVUTO AL PROVOCATORE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La provocazione, anche se accertata in Sede penale per la concessione dell'attenuante di cui all'art 62 n 2 cod pen, non puo essere presa in considerazione per la riduzione della misura del risarcimento ai sensi ed agli effetti dell'art 1227 cod civ, non potendo in essa ravvisarsi una causa mediata del danno che il provocato abbia volontariamente inferto al provocatore, reagendo in stato d'ira al fatto ingiusto di quest'ultimo. (principio affermato, nella specie, con riferimento alla applicabilita dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 prima parte cod pen, esclusa dal giudice di merito per l'insufficienza del risarcimento effettuato dal colpevole).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)