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Sez. L, Sentenza n. 1754 del 06/03/1990 (Rv. 465681 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - ART. 22 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE COMPLESSIVE - RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER I DIRIGENTI - ATTRIBUZIONI ALL'INPS DOPO LO SCIOGLIMENTO DEL FASDAI.*
Stato
decisa il 1990-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465681-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - ART. 22 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE COMPLESSIVE - RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER I DIRIGENTI - ATTRIBUZIONI ALL'INPS DOPO LO SCIOGLIMENTO DEL FASDAI.*

Le Disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 22 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (concernente, tra l'altro, il finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, vanno interpretate nel senso che la riduzione delle aliquote complessive per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie riguarda anche la contribuzione dovuta per i dirigenti, la quale - al pari di quella dovuta a tutti gli altri enti pubblici gestori dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie - รจ stata attribuita all'INPS, dopo lo scioglimento dell'ente previdenziale di categoria (FASDAI). (V 111/88, mass n 456749; (Conf 7214/87, mass n 455329; (Conf 2136/85, mass n 440171).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)